Lo svolgimento del processo di nullità matrimoniale


Il processo canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio è composto dalle fasi procedurali, che devono essere seguite con precisione, per non correre il rischio di procurare nullità dell'intero procedimento, con la possibilità della "querela nullitatis", o la nullità della sentenza, rendendo di fatto inefficace l'intero operato del tribunale.

1. La domanda (libello)
Per aprire il processo canonico va presentato il libello al tribunale che ne ha la competenza. Esso sarà corredato dai documenti che ogni tribunale stabilisce.
Il coniuge che presenta la domanda è chiamato parte attrice, in quanto assume l'iniziativa del processo e le spese relative; l'altro coniuge è parte convenuta, ossia chiamata a partecipare al processo; la parte pubblica, a tutela del matrimonio, è rappresentata dal difensore del vincolo.

2. Attività processuale iniziale
Il Vicario Giudiziale costituisce il collegio giudicante, composto da un presidente (Preside) e da due Giudici, e nomina il Difensore del vincolo.
Il Preside chiama le parti con il decreto di citazione perché possano intervenire nel processo. La parte convenuta riceve il libello, viene informata sui diritti processuali, è invitata a manifestare la posizione che intende assumere.
Viene poi fissato il motivo di nullità con il decreto di formulazione del dubbio.

3. La fase istruttoria
Vengono poi raccolta le prove, costituite dalle risposte che le parti e i testimoni, sotto giuramento, danno al Giudice che li interroga; dai documenti acquisiti e da eventuali perizie.
Testimoni sono coloro che conoscono bene ciò che riguarda il consenso difettoso emesso da uno o entrambi i coniugi. Possono essere parenti, amici, conoscenti, medici curanti, ecc..

4. Pubblicazione degli atti
Con il decreto di pubblicazione viene data alle parti la possibilità di esaminare il fascicolo di causa completo. NB.: Gli atti della causa non possono essere mai consegnati a nessuno (eccettuati gli avvocati costituiti, che hanno in proposito severi obblighi). Salvo richieste di chiarimenti o di testimonianze supplementari, passati i tempi fissati nel decreto, viene dichiarata finita la raccolta delle prove con il decreto di conclusione.

5. Dibattito
Le parti e/o i loro avvocati e la difesa pubblica, in base agli atti raccolti, sono invitati a depositare le proprie conclusioni (memorie difensive) in ordine alla dichiarazione di nullità. La fase dibattimentale avviene in forma scritta.

6. Decisione
Il fascicolo con le prove raccolte e con gli interventi dibattimentali viene consegnato al Collegio giudicante. Nel giorno fissato dal Preside, ognuno dei tre Giudici porterà in aula il suo parere. Dal confronto e dalla discussione Collegiale scaturirà la decisione sulla validità o meno del matrimonio esaminato.

7. Sentenza
La decisione del Collegio giudicante ha valore solo quando la sentenza viene formalmente comunicata alle parti (pubblicazione della sentenza).
Sia la sentenza affermativa sia quella che dichiara valido il matrimonio (sentenza negativa) possono essere appellate al tribunale superiore.
N.B. Si fa presente che, secondo il can. 1467, se i termini costituiti dalla legge per la presentazione dei diritti o degli atti processuali, cadono nei giorni di chiusura del Tribunale, allora questi termini non decorrono e s’intendono prorogati; cominciano a decorre dal primo giorno seguente di apertura, per il tempo fissato dal giudice.